Roma Capitale. L'Aula del Senato ha approvato l'articolo 24 della riforma che danno nuove funzioni alla città. Funzioni disciplinate da regolamenti del consiglio comunale che diventa Assemblea capitolina. Il Comune diventa un ente territoriale con speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria.
L'ente territoriale avrà nuove funzioni amministrative in varie materie: valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali in accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali; sviluppo economico e sociale di Roma capitale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; sviluppo urbano e la pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata e l'organizzazione e il funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità.
Da spesa storica a costo standard. L'obiettivo della riforma è quello di assicurare autonomia di entrata e spesa agli enti locali in modo da sostituire, gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica con quello dei costi standard per i servizi fondamentali che devono costare ed essere erogati in modo uguale in tutto il Paese. Autonomia, arriva fisco su misura. Il fisco diventa a più livelli, ognuno con propria autonomia, anche se nel rispetto dei principi di capacità contributiva e progressività previsti dalla Costituzione. Per quanto riguarda le Regioni, le funzioni fondamentali (assistenza, sanità e spese amministrative dell'istruzione) vanno coperte con gettito tributario valutato ad aliquota e base imponibile uniformi e in base a tributi propri derivati, istituiti con legge statale; addizionale regionale Irpef; compartecipazione all'Iva (in via prioritaria); quote di fondo perequativo; Irap, ma solo in via transitoria in vista di un superamento di questa imposta. Le altre funzioni sono finanziate con tributi propri e fondo di perequazione. Le spese essenziali dei Comuni (che riguardano territorio e ambiente, istruzione con gli asili nido o l'edilizia scolastica, viabilità, settore sociale...) vengono finanziate con le imposte immobiliari, un mix di compartecipazione a Iva e Irpef e fondo di perequazione. Per le altre ci sono tributi propri e compartecipazione a tributi regionali. Le funzioni fondamentali delle Province (tutela ambiente; trasporti; istruzione...), vengono finanziate con tributi connessi al trasporto su gomma; compartecipazione a tributi erariali; perequazione. Mentre per le altre il meccanismo è uguale a quello dei Comuni.
Fondo perequazione: solidarietà per prestazioni base. Il fondo perequativo è statale ed alimentato dal gettito da compartecipazione all'Iva assegnata per le spese relative alle prestazioni essenziali ma anche da una quota del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio di addizionale regionale all'Irpef assegnata per il finanziamento delle spese non riconducibili alle funzioni essenziali. Viene utilizzato, secondo il principio costituzionale del favore verso i territori a minore capacità fiscale e le sue quote vengono assegnate a ciascuna regione senza vincolo di destinazione.
Nove città metropolitane, anche Reggio Calabria. Nel ddl viene delineato l'iter per l'istituzione di nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Percorso che prevede anche un referendum consultivo della popolazione, potrebbe anche portare - è previsto esplicitamente - alla cancellazione delle corrispondenti province.
Bicameralina. A dare il parere sui decreti attuativi della delega sarà una commissione bicamerale, composta da 15 deputati e 15 senatori nominati dai presidenti delle Camere che indicano, di comune accordo, anche il presidente.
Clausola salvaguardia. L'entrata in vigore del federalismo fiscale non può causare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
|