Martedì 24 febbraio 2009 l’Aula della Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il decreto legge cd Milleproroghe, convertito in legge n. 14 del 27 febbraio 2009 pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 49. Diverse sono le disposizioni economico–finanziarie di interesse. Tra queste vi è anche l’annosa questione della tassazione ICI degli immobili rurali, tema oggetto negli anni di molte e spesso contraddittorie interpretazioni e sentenze. La disposizione chiarisce in modo definitivo la questione prevedendo che ai fini del pagamento dell’ICI non siano considerati fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità. In particolare, il comma 1 bis dell’articolo 23, introdotto nel corso dell’esame dal Senato, dispone che il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI, deve essere effettuato sulla base dei requisiti indicati nell’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993 (requisiti di ruralità), anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati. Si fa notare che l’attribuzione della ruralità ai fabbricati comporta ai fini fiscali l’esenzione dal pagamento dell’ICI, oltre che dell’IRPEF.